Lobby: ecco cosa prevede il primo disegno di legge presentato al Senato

in Varie


 

La rappresentanza degli interessi è al centro del primo disegno di legge presentato al Senato da Riccardo Nencini (Misto-PSI).  Si tratta di una “espressione necessaria – secondo il socialista – per la costruzione e la corretta formulazione delle politiche pubbliche”. Il testo, non ancora assegnato alla commissione designata per l’avvio dell’esame referente, è identico a quello depositato durante la scorsa legislatura dal viceministro uscente e mai esaminato.

Nelle premesse Nencini sottolinea l’importanza della regolazione del rapporto che intercorre tra i portatori di interesse e i decisori pubblici, fondamentale per la costruzione del dibattito che è alla base della democrazia.

Il provvedimento intende proporre quindi nuove linee di regolamento destinate ai decisori, tenendo in considerazione tre pilastri principalila trasparenza, il buon andamento della pubblica amministrazione, il principio di legalità.

In questi trovano la base anche le finalità della legge:

– garantire la trasparenza dei processi decisionali;

– rendere nota l’attività di coloro che influenzano le decisioni pubbliche;

– garantire l’individuazione della responsabilità delle decisioni prese;

– agevolare la raccolta di informazioni da parte dei decisori pubblici, in modo da prendere decisioni maggiormente consapevoli.

Al secondo articolo, il disegno di legge definisce a quali soggetti si rivolge: portatori di interessi particolari (singoli professionisti o società che svolgono attività di rappresentanza professionale), decisori pubblici (ovvero, coloro che concorrono alle decisioni pubbliche), processi decisionali pubblici, attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza degli interessi.

Gli articoli 3 e 4 individuano la struttura amministrativa: viene proposto di istituire una struttura di missione presso la presidenza del Consiglio per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, che sarà composta da un comitato direttivo di quattro membri selezionati in basi a criteri di professionalità, che a sua volta eleggerà il presidente. Le funzioni della struttura comprendono: la tenuta del Registro dei portatori di interessi, l’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la redazione di una relazione annuale al Parlamento e la gestione delle procedure di consultazione dei portatori di interessi particolari.

Sempre a palazzo Chigi, sarà istituito il Registro dei portatori di interessi particolari,  a cui devono iscriversi tutti i soggetti che intendano svolgere l’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza degli interessi. L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la struttura adotterà un codice deontologico, la violazione degli obblighi previsti è punita, nei casi più gravi, con la cancellazione dal Registro. Previste poi anche sanzioni più lievi.

Dopo l’iscrizione il portatore di interessi particolari può svolgere diverse attività, tra le quali: presentare proposte, richieste, suggerimenti allo scopo di perseguire i propri interessi leciti; accedere alle strutture istituzionali dei decisori pubblici e assistere durante il processo decisionale; partecipare all’attività di analisi.

Sarà prevista una relazione annuale che dovrà essere inoltrata alla Struttura di missione in via telematica al termine del 30 giugno di ogni anno (a decorrere dall’anno successivo a quello dell’iscrizione nel Registro).

L’articolo infine 8 introduce il cosiddetto divieto di revolving doors (ovvero la copertura di incarichi in conflitto di interesse) riguardo la commistione tra interessi privati e pubblici prima che sia decorso un periodo di tempo adeguato. In particolare, la norma vieta l’iscrizione al Registro dei rappresentanti di interessi, per i due anni successivi allo svolgimento del mandato o alla cessazione dell’incarico: per i decisori pubblici, i soggetti titolati di incarico da esperto o incarico individuale presso le Pubbliche amministrazioni, i giornalisti parlamentari e i dirigenti di partiti o movimenti politici.

Infine gli artt. 11 e 12 prevedono delle regole riguardo l’attività dei decisori pubblici, questi devono rendere noti e accessibili a tutti i soggetti iscritti al Registro i documenti relativi a iniziative normative del Governo.

Inoltre è previsto che per quanto riguarda la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e le Autorità amministrative indipendenti siano loro a disciplinare con apposito regolamento le modalità di coinvolgimento dei soggetti iscritti al Registro.

In particolare l’art 11 dispone che i decisori pubblici devono rendere accessibili, ai soggetti iscritti nel Registro, le notizie relative ad iniziative normative del Governo, insieme agli schemi di provvedimento che il Governo intende sottoporre all’esame del Consiglio dei ministri. Inoltre, le relazioni illustrative dei disegni di legge d’iniziativa parlamentare devono indicare l’eventuale coinvolgimento di portatori di interessi particolari in fase di elaborazione degli stessi nonché la loro partecipazione nella fase istruttoria. Per di più, l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri delle proposte di atti normativi d’iniziativa del Governo è subordinata alla presenza di un’adeguata relazione che descriva lo svolgimento delle consultazioni dei portatori di interessi particolari, di atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato, nonché di disegni di legge di ratifica di trattati internazionali.

 

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