Interruzione di gravidanza, sottosegretario De Filippo risponde a Capelli: rifiuto medico a condizioni codice deontologico

in Parlamento, Politica


Affari_sociali_lavori Ai deputati di Per l’Italia Mario Sberna e Roberto Capelli, che chiedevano al ministero della Salute chiarimenti circa l’interpretzione dell’articolo 2 della legge 194 sull’aborto, ha risposto il sottosegretario del dicastero Vito De Filippo ieri in commissione Affari sociali a Montecitorio: “Il rifiuto di prestazione professionale è possibile secondo le disposizioni del codice deontologico medico del 2014”. Ovvero: “Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto, oltre che con la propria coscienza, anche con i propri convincimenti tecnico-scientifici” a meno che il rifiuto non danneggi la salute della persona. Vanno comunque fornite tutte le informazioni utili e i chiarimenti del caso per consentire la fruizione della prestazione. De Filippo ha segnalato che l’interpretazione della norma è rimessa all’ordine dei medici, più in generale il sottosegretario ha ribadito che la legge sull’aborto non disciplina solo l’interruzione volontaria di gravidanza ma riconosce il valore sociale della maternità e individua tra le funzioni specifiche dei consultori familiari quella di contribuire “a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza”, esaminando le possibili soluzioni dei problemi proposti e di promuovendo ogni opportuno intervento per sostenere la donna sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

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