GSE – impianti incentivati, pubblicato il regolamento sulla classificazione delle violazioni e le percentuali di decurtazione degli incentivi conseguenti ad attività di controllo
in Energia, IstituzioniVia libera dal Gestore dei servizi energetici (GSE) al Regolamento relativo ai controlli e alle sanzioni sugli impianti di produzione di energia rinnovabile incentivati: contiene la classificazione delle violazioni e la definizione delle percentuali di decurtazione degli incentivi conseguenti alle attività di controllo.
Il provvedimento, spiega il Gestore in una nota, è stato elaborato con l’obiettivo di attuare le modifiche apportate dal legislatore con l’articolo 42 del decreto legislativo 28/2011 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), che recita: “L’erogazione di incentivi nei settori elettrico, termico e dell’efficienza energetica, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti”.
Il regolamento, chiarisce ancora il GSE, prevede decurtazioni proporzionate all’entità delle violazioni riscontrate, comprese tra il 10% e il 50% degli incentivi originariamente riconosciuti, “garantendo così la tenuta delle iniziative imprenditoriali e la prosecuzione della produzione degli impianti, oltre che la riduzione del contenzioso”.
Insieme al regolamento, è stata pubblicata la modulistica che dovrà essere compilata dai soggetti interessati a presentare istanza in caso di contenzioso pendente o in caso di segnalazione spontanea di eventuali irregolarità.
Quanto ai contenuti del regolamento:
– paragrafo 1: in tutti i casi in cui, all’esito del procedimento di controllo, vengano accertate fattispecie di violazione rilevante, elencate all’Allegato 1 al Regolamento (tra cui presentazione al GSE di documenti falsi, mendaci o contraffatti, assenza dei requisiti o dei criteri di priorità dichiarati nelle fasi di iscrizione al registro, utilizzo di combustibili non rinnovabili e rifiuti in difformità dal titolo autorizzativo, violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo), il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate;
– paragrafo 2: qualora all’esito del procedimento di controllo vengano accertate violazioni che non comportano la decadenza dal diritto agli incentivi previste all’Allegato 2 (tra cui realizzazione dell’impianto in modo difforme rispetto a quanto dichiarato dal soggetto responsabile, iter autorizzativo/abilitativo perfezionato in data successiva alla data dichiarata di entrata in esercizio, inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all’esito dell’attività di controllo), il GSE dispone la decurtazione degli incentivi (anche le percentuali di decurtazione sono specificate all’allegato 2) e procede al recupero delle somme percepite in eccesso, anche tramite compensazione, fino a concorrenza delle somme dovute. Le decurtazioni si applicano, nelle misure indicate nell’Allegato 2, dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE e per l’intero periodo di incentivazione;
– paragrafo 3: in caso di procedimenti di controllo conclusi con un provvedimento di decadenza del GSE, il soggetto responsabile, ai fini dell’applicazione delle decurtazioni, è tenuto a presentare apposita istanza. La richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE e a rinuncia all’azione giudiziale;
– paragrafo 4: la misura della decurtazione è dimezzata nel caso in cui il soggetto responsabile, non ancora sottoposto al procedimento di verifica e controllo, segnali spontaneamente le violazioni. A seguito della segnalazione, il GSE adotta un provvedimento motivato di decurtazione dell’incentivo. La segnalazione del soggetto responsabile costituisce acquiescenza al conseguente provvedimento del GSE;
– paragrafo 5: le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 non si applicano se la condotta dell’operatore è oggetto di procedimento e processo penale in corso, o concluso con sentenza di condanna anche non definitiva;
– paragrafo 6: qualora siano riscontrate più violazioni che danno luogo a decurtazione, fermo restando il limite massimo del 50%, la percentuale di decurtazione è determinata applicando la formula matematica specificata nel provvedimento;
– paragrafo 7: qualora il GSE riscontri difformità, inadempimenti o fattispecie che, al di fuori delle ipotesi di cui agli Allegati 1 e 2, rilevano per l’esatta quantificazione degli incentivi o dei premi, dispone le prescrizioni più opportune. Vengono poi elencati in via esemplificativa i casi in cui viene applicata questa disposizione;
– il paragrafo 8 chiarisce infine che, al di fuori delle ipotesi di cui all’Allegato 1, il GSE, in esito al procedimento di controllo, può impartire prescrizioni volte a conformare l’impianto alle norme di riferimento.
