Senato – ddl di Boccia (Pd) sul recesso dai contratti di credito ai consumatori assegnato alla commissione Finanze, inizio lavori non ancora calendarizzato
in Approfondimenti, credito, ParlamentoI contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a recedere dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi, comunicato al consumatore o all’impresa in forma scritta e in modo che risulti chiara e inequivocabile la volontà di interrompere il rapporto. Lo stabilisce il disegno di legge a unica firma del senatore dem Francesco Boccia (S. 33), assegnato alla commissione Finanze per l’esame referente in prima lettura, l’inizio dei lavori non è stato ancora calendarizzato.
Il provvedimento intende modificare l’articolo 125-quater del testo unico bancario (TUB, dlgs 385/1993) in materia, appunto, di recesso dai contratti di credito ai consumatori. L’articolo unico dispone che:
I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a recedere dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi, comunicato al consumatore o all’impresa in forma scritta e in modo che risulti chiara e inequivocabile la volontà di interrompere il rapporto. Nei sei mesi di preavviso, il finanziatore deve comunque consentire al consumatore o all’impresa l’utilizzo del credito concesso, secondo le condizioni originariamente pattuite (nuovo comma 2 dell’articolo 125-quater del TUB).
Il recesso sospende immediatamente l’utilizzo del credito solo al verificarsi di una giusta causa, la quale deve essere comunicata al consumatore o all’impresa, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, nei tre giorni successivi (nuovo comma 2-bis).
Costituisce giusta causa di recesso la presenza di sintomi che alterino in maniera grave e definitiva le previsioni di rischio. Sono da considerare sintomi: a) la presenza di finanziamenti in sofferenza; b) la presenza di finanziamenti con almeno 180 giorni consecutivi di esposizioni scadute o sconfinanti cumulate superiori al 5 per cento dell’intera esposizione di fine periodo; c) la scarsa mobilitazione del conto; d) la presenza di procedure monitorie o esecutive promosse da terzi nei confronti del consumatore o dell’impresa; e) la presenza di notizie preoccupanti circa le condizioni economiche del consumatore o dell’impresa (nuovo comma 2-ter).
