Governo – delega fiscale, analisi dei due schemi di dlgs approvati dal Cdm di oggi: modifiche allo statuto dei contribuenti e semplificazioni degli adempimenti

in Economia, Governo


Sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri che si è svolto oggi due degli schemi di decreto legislativo che attuano la legge con delega per la riforma fiscale, quello con modifiche allo statuto dei diritti del contribuente e quello in materia di adempimenti tributari – lunedì scorso era stato licenziato quello sulla riforma dell’Irpef. I testi sono ora attesi nei due rami del Parlamento, dove saranno esaminati in sede consultiva dalle commissione competenti (in primis le Finanze), che esprimeranno pareri non vincolanti. Torneranno poi in Cdm per il secondo e definitivo via libera.

Il primo testo, di soli due articoli (il secondo sulle disposizioni finali e l’abrogazione di norme), al primo introduce il principio del contradditorio nell’ambito di tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, al 13 istituisce il Garante nazionale del contribuente. Il secondo, all’articolo 1, prevede una semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati, al 2 l’estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA, al 3 l’eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.

SCHEMA DLGS STATUTO DEL CONTRIBUENTE

L’articolo 1 contiene alcune modifiche allo statuto del contribuente (legge 212/2000). Tra le varie disposizioni, stabilisce che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni.

Dispone che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Gli atti dell’amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell’atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d’ufficio. 

Nell’esercizio dell’azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l’interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità. 

Istituisce il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia e che è scelto e nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta. Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria: può rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; può accedere agli uffici finanziari per controllarne la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l’agibilità degli spazi aperti al pubblico; 

L’articolo 2 del dlgs contiene disposizioni finali e abrogazioni di norme.

DLGS ADEMPIMENTI

L’articolo 1 introduce, in via sperimentale, una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati.

L’articolo 2 prevede che nella dichiarazione dei redditi semplificata (modello 730) potranno essere indicate tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA. Dal 2024, progressivamente, l’adempimento dichiarativo in modalità semplificata potrà essere assolto anche dai contribuenti titolari, ad esempio, di redditi diversi di natura finanziaria ovvero che abbiano effettuato investimenti all’estero. Le tipologie reddituali che, per ciascun anno d’imposta, potranno essere incluse nel modello semplificato, saranno stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 3 esonera i sostituti d’imposta dal rilascio della Certificazione unica dei redditi di lavoro autonomo (CUA) nei confronti dei soggetti cosiddetti “forfetari” o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile. 

L’articolo 4 disciplina la procedura telematica per la comunicazione della cessazione di incarico di depositario delle scritture contabili.

L’articolo 5 prevede che, nell’ambito delle attività di revisione periodiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale, siano svolte attività anche finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli indici stessi per garantirne la capacità di rappresentare adeguatamente le realtà dei comparti economici cui si riferiscono e di cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. 

L’articolo 6 riduce gli oneri burocratici a carico di imprese e professionisti connessi con la compilazione dei modelli ISA, semplificando l’adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti.

L’articolo 7 anticipa i tempi entro i quali l’amministrazione finanziaria rende disponibili i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

L’articolo 8 interviene sulla scadenza dei versamenti rateali delle imposte. Sia i contribuenti titoli di partita IVA che quelli senza partita IVA potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese

L’articolo 9 incrementa a 100 euro il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. 

L’articolo 10 prevede che, nei mesi di agosto e dicembre, l’Agenzia delle entrate sospenda l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance

L’articolo 11 anticipa dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP. Per i soggetti IRES il termine è anticipato dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. 

L’articolo 12 interviene sui termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.

L‘articolo 13 stabilisce che la mancata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei crediti d’imposta esistenti, non comporta la decadenza dal beneficio.

L’articolo 14 prevede, per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale, l’incremento: 

  • da 50mila euro a 70mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. Gli stessi soggetti sono inoltre esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70milz euro annui; 
  • da 20mila euro a 50mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP. 

L’articolo 15 semplifica i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA​​​​​.

L’articolo 16 consente in via sperimentale e facoltativa di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all’Agenzia delle entrate, utilizzando i servizi dell’Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770, in quanto la comunicazione dei dati all’Agenzia delle entrate tiene luogo della dichiarazione dei sostituti d’imposta per gli stessi dati.

L’articolo 17, in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita (come la rateazione dei versamenti in autotassazione e del pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), prevede la possibilità di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto.

L’articolo 18 prevede la possibilità di affiancare progressivamente alle attuali modalità anche le funzionalità offerte dalla piattaforma istituzionale PagoPA, ad esempio per il pagamento di deleghe conferite in via telematica all’Agenzia delle entrate, o per il pagamento di importi predeterminati mediante avviso. 

L’articolo 19 prevede che, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate renda disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. 

L’articolo 20 prevede che con decreto del MEF possono essere individuati i termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all’Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi. 

L’articolo 21 mira a razionalizzare e semplificare la procedura per il conferimento delle deleghe che gli intermediari ricevono dai propri assistiti.

L’articolo 22 contiene disposizioni per il rafforzamento dei servizi digitali, il 23 rafforza i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale, il 24 disciplina la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software.

L’articolo 25 dispone che l’attività attualmente effettuata dai professionisti incaricati della redazione degli atti di aggiornamento catastale venga effettuata, con modalità telematiche, direttamente dall’Agenzia delle entrate.

 

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