INPS – indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’FPLS, online la circolare su destinatari

in Lavoro


È stata pubblicata dall’INPS la circolare relativa all’indennità di discontinuità a favore degli iscritti al Fondo Pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), introdotta con decreto legislativo 175/2023 (Riordino e revisione degli ammortizzatori per i lavoratori dello spettacolo) ed efficace dal 1° gennaio 2024. Il documento fornisce informazioni in merito a: destinatari dell’indennità, requisiti per l’accesso, durata e misura della prestazione, presentazione della domanda, contribuzione figurativa e prestazioni accessorie, percorsi di formazione e aggiornamento, incompatibilità e incumulabilità, regime fiscale.

Presentazione della domanda: per fruire dell’indennità di discontinuità, i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 marzo di ogni anno, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. Se il 30 marzo cade di domenica o di altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo. La domanda sarà disponibile dal 15 gennaio 2024.

Quanto ai destinatari, la circolare chiarisce che si tratta di:

  • lavoratori autonomi, assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo
  • lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività non direttamente connessa con la realizzazione di spettacolo: operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti;  impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film
  • lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Quanto ai requisiti di accesso alla misura:

  • essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano, essere residente in Italia da almeno un anno
  • essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF non superiore a 25mila euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda
  • avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro che derivi in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Durata: l’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite di 312 giornate annue complessive. Vengono poi descritte le modalità operative per calcolare la durata del contributo. 

Ammontare: la misura giornaliera dell’indennità di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione che derivano dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità. Ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera si prende a riferimento la retribuzione imponibile dell’anno di riferimento (anno civile precedente alla presentazione della domanda) e si divide la stessa per il numero delle giornate coperte da contribuzione che derivano dallo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. L’indennità è corrisposta in unica soluzione nella misura del 60 per cento del valore calcolato secondo queste modalità. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all’indennità di discontinuità, l’INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine del 30 settembre di ogni anno di valutazione delle domande, stabilisce la quota dell’indennità da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e all’ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto. L’importo giornaliero dell’indennità non può in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS.

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