Antitrust su riforma terzo settore: attenzione a vantaggi imprese sociali

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agcm_antitrustPerché la riforma del terzo settore e dell’impresa sociale sia conforme ai principi concorrenziali è necessario che il regime delle agevolazioni previste venga coordinato con le disposizioni che apriranno l’impresa sociale al mercato dei capitali e a una maggiore remunerazione del capitale investito. In questo modo si eviterebbero vantaggi competitivi ingiustificati nei confronti delle no profit, anche in relazione a possibili violazioni della normativa in tema di aiuti di Stato.
Così l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si è espressa sul ddl delega sulla riforma del Terzo settore in un parere trasmesso alla commissione Affari sociali di Montecitorio che esamina il testo in sede referente.
L’impresa sociale, spiega l’Agcm, come ogni altro ente non profit, ricade pienamente nel perimetro applicativo della disciplina antitrust, che opera in relazione a qualsiasi soggetto che presti un’attività economica, indipendentemente dalla sua natura giuridica. Dalla proposta di riforma si evince – secondo l’authority – la volontà di modificare in radice i requisiti necessari per accedere alla qualifica di impresa sociale con l’obiettivo di “generare nuove opportunità di lavoro e di crescita professionale” e di “recuperare livelli di competitività e contribuendo in modo sostanziale alla ripresa economica”. L’Antitrust ha segnalato che per tutelare la concorrenza le misure previste per la crescita economica devono essere proporzionate all’obiettivo che intendono realizzare. In particolare l’analisi di proporzionalità dovrà riguardare il regime di agevolazioni per le imprese sociali che si dovrebbe tradurre in un vantaggio competitivo per le imprese sociali che opereranno in concorrenza con quelle tradizionali, dato che sarà consentito a queste di svolgere attività commerciali e distribuire gli utili.
Anche la Corte dei Conti, ascoltata dall’Antitrust, ha segnalato criticità rispetto alla norma: “Sembrerebbe non rientrare nel Terzo settore, per il quale è confermato il divieto di lucro soggettivo, l’impresa sociale, in quanto i criteri direttivi per l’esercizio della specifica delega appaiono allontanare il modello dalle caratteristiche dell’impresa non profit”. “Da valutare – ha avvertito la magistratura contabile – l’attribuzione di vantaggi fiscali ai soggetti non profit che operano anche sul mercato, alla luce dei vincoli comunitari in materia di libertà di concorrenza e di divieto di aiuti di Stato“.

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