In vigore decreto enti locali: 2 mld alle Regioni per pagare i debiti. Rinviato aumento benzina
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Entra in vigore oggi il decreto legge sugli enti locali approvato dal Consiglio dei ministri l’11 giugno scorso. Il testo, pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 140, prevede l’allentamento dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno consentendo a Comuni, Province e Città metropolitane margini maggiori per investimenti mirati alla cura del territorio e all’erogazione dei servizi. Nei 18 articoli di cui è composto il provvedimento, che ora sarà trasmesso alle Camere per essere convertito in legge entro il limite massimo di 60 giorni, l’esecutivo ha previsto interventi che spaziano dalla Polizia provinciale, ai Policlinici universitari, dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente ai territori terremotati. Con il decreto vengono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni per gli anni 2015/2018 concedendo agli enti un maggiore contributo di 100 milioni di euro l’anno, in termini di spazi finanziari, così suddiviso: 10 milioni per eventi calamitosi; 40 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per interventi di bonifica dei siti contaminati dall’amianto; 30 per l’esercizio della funzione di ente capofila nel caso di gestione associata di alcune funzioni; 20 per le spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e procedure di esprorio. Il testo incrementa inoltre di 2 miliardi di euro le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome per far fronte al pagamento dei debiti maturati entro il 31 dicembre 2014. Nei territori dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei Comuni della Regione danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 viene invece istituita una zona franca urbana. Il testo infine rinvia dal 30 giugno al 30 settembre prossimo il termine entro il quale l’esecutivo potrebbe eventualmente far scattare l’aumento delle accise su benzina e gasolio previsto dalla legge di stabilità (comma 632 dell’articolo 1).
