Alla Camera proposta di legge su obsolescenza programmata dei beni di consumo. Modificati termini temporali di responsabilità del venditore
in VarieAlla commissione Attività produttive della Camera è stato assegnata la proposta di legge d’iniziativa del deputato Tancredi Turco (ex M5S, ora Misto) e di altri deputati dello stesso gruppo, che propone la modifica del Codice del consumo (dlgs 206/2005) e altre disposizioni per il contrasto dell’obsolescenza programmata dei beni di consumo.
Nella pdl si prevede che un bene è considerato progettato secondo la pratica dell’obsolescenza programmata quando è dotato di un sistema di conteggio che ne arresta il funzionamento dopo un determinato periodo di tempo o un numero predeterminato di utilizzi; quando risulta difettoso e soggetto a guasti ricorrenti nel periodo di garanzia o nel corso dei due anni immediatamente successivi alla sua scadenza; quando risulta impossibile riparare o sostituire parti o componenti oppure la ricarica del bene, o la fonte di energia che ne consente il funzionamento.
Tra le modifiche al codice del consumo, la proposta di legge intende aggiungere “durata, possibilità e costi di eventuali riparazioni” del bene di consumo tra gli elementi che costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi che sussistono in capo all’operatore economico, nei confronti del consumatore. Inoltre, nell’alveo delle indicazioni che, secondo il codice, i prodotti o le loro confezioni devono riportare, il testo propone di aggiungere “l’indicazione della durata garantita e della durata testata del prodotto“.
Viene modificato anche il termine, oggi fissato a due anni dalla vendita del bene, entro il quali il venditore è responsabile per difetti di conformità: la proposta prevede che sia responsabile entro quattro anni dalla data di consegna dei beni e degli apparecchi elettronici di piccole dimensioni, ed entro otto anni per quelli di grandi dimensioni. Ancora, si allunga a due anni (invece dei sei mesi attuali) il termine entro il quale si presume che, se si manifestano difetti di conformità, questi esistevano già alla data di consegna del bene.
Il testo detta una specifica disciplina sulle parti di ricambio del bene di consumo, disponendo, tra le altre cose, che il produttore ne debba assicurare la disponibilità “per tutto il tempo in cui il bene è immesso in circolazione nel mercato, nonché per i cinque anni successivi alla data di produzione del bene stesso”.
Sono infine poste delle sanzioni da un minimo di 50 mila a un massimo di 800mila euro, a carico del produttore di beni di consumo che si avvale di tecniche o strategie industriali riconducibili alla pratica dell’obsolescenza programmata.