Enoturismo, avviato esame del ddl Stefano in commissione Agricoltura Senato. Previsto ciclo audizioni

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salame-vino-formaggioHa preso il via ieri in commissione Agricoltura al Senato l’esame referente del disegno di legge in materia di enoturismo, quale forma di turismo dotata di specifica identità. Il relatore e firmatario del testo Dario Stefano (Misto) ha illustrato i contenuti del ddl, sottolineando che l’Italia ha un giacimento vitivinicolo “unico al mondo”, accanto al quale si è fatta strada negli anni una forma di turismo – l’enoturismo – con 2,5 miliardi di euro di fatturato annuale e 13 milioni di arrivi in cantina. Prima di entrare nel vivo dell’esame, ha anticipato il relatore, si terrà un ciclo di audizioni per approfondire l’argomento.

Focus

Articolo 1: il comma 1 si coordina con il testo unico della vite e del vino (legge n. 238 del 2016) e con i piani di sviluppo rurale regionali, per valorizzare, attraverso la qualificazione dell’accoglienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola. Il comma 2 definisce l’enoturismo o turismo del vino: tutte le attività di conoscenza del prodotto vino espletate nel luogo di produzione, quali visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole locali, iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine. Secondo il comma 3 le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende vinicole, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche.

Articolo 2: stabilisce i requisiti necessari per l‘abilitazione a svolgere attività enoturistica, rimanda alle regioni la disciplina delle modalità di rilascio del certificato di abilitazione e specifica le disposizioni fiscali e previdenziali da applicare a tale settore.

Articolo 3: specifica i requisiti necessari al conseguimento della certificazione dell’accoglienza. Per il comma 1, dovrà includere processi di formazione di medio lungo periodo, il comma 2 attribuisce a un decreto del Mipaaf la definizione degli standard minimi di qualità. Andrà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 4: dispone la commercializzazione dei prodotti dell’impresa enoturistica così come nella normativa degli agriturismi, ovvero applicata alla vendita dei prodotti propri, o comunque trasformati, e dei prodotti tipici locali da parte dell’impresa enoturistica e identificativi del brand aziendale. Si tratta della disciplina che consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Per il comma 2, poi, è consentita alle imprese enoturistiche la commercializzazione dei prodotti dell’artigianato locale, per facilitare la diffusione e la conoscenza al turista della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

Articolo 5: prevede l’apposizione di cartellonistica e arredo urbano alle cantine autorizzate a svolgere attività enoturistica. La cantina che è autorizzata a fare enoturismo ed è dotata della certificazione di qualità dell’accoglienza è, ai sensi del comma 1, considerata a tutti gli effetti luogo di destinazione turistica e pertanto usufruisce di appositi cartelli identificativi che possono essere installati nelle diverse direzioni di accesso in un raggio di 10 chilometri dalla cantina, nel numero di cinque per ciascuna cantina. I cartelli in questione, secondo il comma 2, sono esenti da tassazione e individuano e indicano luoghi museali, di esposizione e di collezioni di oggetti afferenti la tradizione del vino e la cultura locale, di proprietà privata, possono essere apposti in misura pari o superiore a quella delle cantine, in forma anch’essa esente da qualsivoglia tassazione. Per il comma 4 la progettazione e le risorse finanziarie pubbliche, regionali e non, destinate a sviluppare l’enoturismo sul territorio possono includere elementi di arredo urbano.

Articolo 6: istituisce l’Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale presso il MIPAAF.

Articolo 7: introduce la redazione di un Piano strategico nazionale di promozione del turismo del vino italiano da parte del MIPAAF, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Articolo 8: estende l’applicazione della legge all’ambito della valorizzazione delle produzioni di olio di oliva.

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