Governo – dal Cdm via libera a dl Energia: norme su imprese energivore e rincaro materiali
in Ambiente, Governo, ImpreseApprovato dal Consiglio dei ministri di ieri pomeriggio il decreto legge cosiddetto “energia” che è ora atteso sulla Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore, poi passerà alle Camere per la conversione in legge; disco verde anche alla proroga di dodici mesi dello stato di emergenza nel territorio delle provincie di Ferrara, di Modena e di Parma per gli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal 17 al 19 agosto 2022 e alla nomina di Felice Maurizio D’Ettore, ex deputato di Forza Italia passato a FdI, a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e di Irma Conti e Mario Serio a componenti.
Di seguito l’analisi della bozza entrata al Cdm.
L’articolo 1 dispone che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni per le bollette applicabili nel IV trimestre 2023 in modo da garantire, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli di riduzione della spesa previsti per l’energia elettrica del 30%, e per il gas del 15%. Per il IV trimestre 2023 l’Autorità provvede alla determinazione dei bonus sociali prendendo a riferimento la spesa attesa nello stesso trimestre, in regime di tutela, per ciascuna tipologia di bonus sociale.
Ancora, l’Arera dovrà mantenere azzerate anche per il IV trimestre 2023 le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas; mentre le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate a IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi.
Ai clienti domestici residenti titolari di bonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale.
L’articolo 2 riconosce ai beneficiari della social card un ulteriore contributo per l’acquisto di carburanti, un decreto Mimit definirà il massimo beneficio per nucleo, le modalità e le condizioni di accreditamento alle imprese che vendono carburante.
Ancora, è stato incrementato di 12 milioni di euro il fondo per i bonus relativi al trasporto pubblico locale, e di 7 milioni quello per le borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno accademico 2022/2023.
L’articolo 3 contiene misure per le imprese energivore: dal prossimo primo gennaio accedono ai contributi quelle che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti: operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione oppure hanno beneficiato, nel 2022 o nel 2023, di agevolazioni dedicate.
L’articolo 4 proroga fino al 31 dicembre prossimo la possibilità per i giovani con ISEE sotto i 40mila euro di ottenere per i mutui una garanzia fino all’80% del valore dell’immobile.
L’articolo 5 consente ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, di rimuovere le violazioni con il ravvedimento operoso, a meno che non siano già state contestate.
L’articolo 6, sui prezzi dei materiali da costruzione, prevede che possono accedere al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili anche gli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso con l’apposita piattaforma informatica, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse per il mancato perfezionamento da parte delle Amministrazioni titolari o dell’inosservanza delle disposizioni procedurali
L’articolo 7 dispone che le imprese di assicurazione e riassicurazione che, nell’esercizio in corso, acquisiscono un compendio aziendale da un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risulta dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. Ancora, viene stabilito che per le compagnie di assicurazione che non applicano i principi contabili internazionali la determinazione della riserva indisponibile è effettuata tenuto conto anche dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. Specificato che, per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, l’applicazione delle disposizioni che consentono di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del MEF, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.