Inps – online la circolare sulle norme in materia di sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare
in Istituzioni, LavoroÈ online la circolare dell’Inps che fa il punto sulla normativa in materia di welfare aziendale e sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare, alla luce dei più recenti interventi legislativi, e in particolare delle novità introdotte dalle leggi n. 208/2015, n. 232/2016, n. 205/2017 e, da ultimo, con il decreto-legge n. 48/2023.
I premi di risultato, introdotti dalla legge 208/2015 e 232/2016, sono di ammontare variabile e sono fruibili dai lavoratori del settore privato, incluso dai datori di lavoro non imprenditori. Sono legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e vengono erogati sotto forma di partecipazione agli utili, tramite l’applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF pari al 10% entro il limite massimo di 3mila euro lordi. Nel caso in cui venisse superata la soglia, la parte eccedente è soggetta a contribuzione e a imposta fiscale.
La stessa normativa prevede la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di ricevere i premi sotto forma di prestazioni sociali, i cosiddetti benefit, che godono di esenzione sia fiscale che contributiva. Le somme o i valori dei benefit possono essere erogate solo in presenza di contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Per fruire dell’agevolazione è necessario inoltre possedere un reddito non superiore a 80mila euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate.
Tra l’altro, in sostituzione dei premi di risultato, non contribuiscono a formare reddito, nè sono soggetti all’imposta sostitutiva, se scelti dal dipendente:
- i contributi alle forme pensionistiche complementari;
- i contributi di assistenza sanitaria;
- il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti anche se di un importo complessivo superiore a 2.065,83 euro dal reddito del lavoro dipendente.
Quanto ai benefit, regolati dall’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, sono destinati ai lavoratori dipendenti e non concorrono alla formazione del reddito. In seguito alla modifica effettuata dalla legge di Stabilità del 2016 i benefit possono essere erogati sotto forma di voucher e non posso essere utilizzati da persona diversa rispetto al titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore (senza integrazioni a carico del titolare). Il valore complessivo non può eccedere i 258,23 euro (art. 53).
