Inps – online la circolare sulle norme in materia di sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare

in Istituzioni, Lavoro


È online la circolare dell’Inps che fa il punto sulla normativa in materia di welfare aziendale e sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare, alla luce dei più recenti interventi legislativi, e in particolare delle novità introdotte dalle leggi n. 208/2015, n. 232/2016, n. 205/2017 e, da ultimo, con il decreto-legge n. 48/2023.

I premi di risultato, introdotti dalla legge 208/2015 e 232/2016, sono di ammontare variabile e sono fruibili dai lavoratori del settore privato, incluso dai datori di lavoro non imprenditori. Sono legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e vengono erogati sotto forma di partecipazione agli utili, tramite l’applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF pari al 10% entro il limite massimo di 3mila euro lordi. Nel caso in cui venisse superata la soglia, la parte eccedente è soggetta a contribuzione e a imposta fiscale. 

La stessa normativa prevede la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di ricevere i premi sotto forma di prestazioni sociali, i cosiddetti benefit, che godono di esenzione sia fiscale che contributiva. Le somme o i valori dei benefit possono essere erogate solo in presenza di contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Per fruire dell’agevolazione è necessario inoltre possedere un reddito non superiore a 80mila euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate.

Tra l’altro, in sostituzione dei premi di risultato, non contribuiscono a formare reddito, nè sono soggetti all’imposta sostitutiva, se scelti dal dipendente:

  • i contributi alle forme pensionistiche complementari;
  • i contributi di assistenza sanitaria;
  • il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti anche se di un importo complessivo superiore a 2.065,83 euro dal reddito del lavoro dipendente.

Quanto ai benefit, regolati dall’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, sono destinati ai lavoratori dipendenti e non concorrono alla formazione del reddito. In seguito alla modifica effettuata dalla legge di Stabilità del 2016 i benefit possono essere erogati sotto forma di voucher e non posso essere utilizzati da persona diversa rispetto al titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore (senza integrazioni a carico del titolare). Il valore complessivo non può eccedere i 258,23 euro (art. 53). 

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