Camera – dl Aiuti ter: via libera in prima lettura dall’Aula, testo atteso al Senato poi sulla GU entro il 22 novembre. Recap dei contenuti

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Via libera in prima lettura dall’Aula della Camera con 182 sì e 10 no al disegno di legge di conversione del decreto Aiuti-ter (C. 5-A), atteso ora al Senato per il secondo passaggio – l’approdo in Aula è in programma per il 16 novembre – in cui non dovrebbe subire modifiche a causa dell’imminente termine di scadenza, il 22 novembre. Il testo è stato licenziato con le modifiche apportate dalla commissione speciale di Montecitorio istituita per il suo esame, mentre l’Assemblea ha approvato un solo emendamento, l’8.200 del governo.

Di seguito un’analisi delle norme di interesse contenute nel testo coordinato, così come modificato dagli emendamenti approvati:

  • articolo 4, commi 1, 2 e 3, come modificati dall’emendamento del governo 4.1, assorbono il decreto legge (153/2022) approvato dal governo Draghi che dispone la riduzione fino al 18 novembre 2022 delle imposte su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti, la non applicazione dell’aliquota di accisa sul gasolio commerciale fino al 18 novembre 2022 e la riduzione al 5% dell’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione;

  • articolo 38, commi 1 e 2, modificati dall’emendamento del governo 38.2, prevede la proroga al 31 ottobre 2023 del termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Prolunga al 16 dicembre 2023 il termine per il versamento della prima o dell’unica rata; al 16 dicembre 2024 il versamento della seconda e al 16 dicembre 2025 il termine per il versamento della terza rata. Prevista, inoltre, una procedura di certificazione delle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design riferita alla disciplina in materia di credito d’imposta per ricerca e sviluppo precedente alla modifica della Legge di bilancio 2020;

Quanto agli altri contenuti di interesse del testo, ricordiamo:

L’articolo 1 riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, del 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito d’imposta, di cui all’articolo 6 del dl Aiuti bis (dl 115/2022) del 25% a favore delle imprese che hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale è utilizzabile in compensazione e cedibile entro il 31 marzo 2023

L’articolo 3 prevede la concessione di garanzie di SACE S.p.A. a titolo gratuito, per contenere il costo dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. L’ammontare del finanziamento garantito può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia. 

L’articolo 4 dispone, dal 18 al 31 ottobre, lo sconto sulle accise carburanti. Ha assorbito il decreto legge (153/2022) approvato dal governo Draghi che dispone la riduzione delle accise fino al 18 novembre 2022. 

L’articolo 9 stabilisce che le disposizioni del dl Aiuti che mirano all’accelerazione di opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale si applicano anche alle istanze per cui, in sede di autorizzazione, sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative. 

L’articolo 10 prevede che il ministero dell’Interno possa utilizzare direttamente o affidare in concessione i propri beni demaniali per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per le stesse finalità il ministero e i terzi concessionari possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche per impianti superiori a 1 MW.

L’articolo 16 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2024, sono ridotti da sessanta a trenta i giorni entro cui è richiesta la documentazione antincendio nei casi in cui la valutazione del progetto antincendio si renda necessaria a seguito dell’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici.

L’articolo 18 riconosce una indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti, ad esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, con una retribuzione imponibile nel mese di novembre 2022 pari al massimo a 1.538 euro, e che non siano titolari del credito d’imposta all’art. 2 (per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e di pesca). Modificato dall’emendamento Pella (FI) 18.3, prevede anche che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Mef, i beneficiari dell’indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Mef e l’Inps. 

L’articolo 19 riconosce un’indennità una tantum pari a 150 euro in favore dei soggetti residenti in Italia titolari di uno o più trattamenti pensionistici, di assegno sociale o assegno per invalidi civili, e di trattamenti di accompagnamento alla pensione, e con un reddito personale non superiore per l’anno 2021 a 20mila euro

Un’indennità una tantum della stessa cifra (150 euro) è erogata dall’Inps:

  • ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità prevista dal dl Aiuti; 
  • ai soggetti che hanno percepito la NASpI nel mese di novembre 2022;
  • ai soggetti che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con un reddito derivante dagli stessi rapporti non superiore a 20mila euro per il 2021; 
  • ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport già individuati dal decreto Aiuti (art. 10); 
  • a domanda, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, e con un reddito derivante dagli stessi rapporti non superiore a 20mila euro per il 2021; 
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri versati;
  • ai soggetti già beneficiari delle indennità previsti dal dl Aiuti per i lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e agli incaricati alle vendite a domicilio;
  • ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, nel mese di novembre 2022, insieme alla rata mensile di competenza.
  • Tutte le indennità precedenti a sono erogate successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro.

L’articolo 20 stabilisce che l’indennità una tantum prevista per i lavoratori autonomi è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro. 

L’articolo 21 stabilisce che il recupero delle prestazioni indebite correlate alle verifiche reddituali è avviato entro il 31 dicembre 2023. 

L’articolo 22 stabilisce che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. In caso di ritardi sulle domande autorizzative da parte delle autorità competenti, il presidente del Consiglio può assegnare alla stessa un termine non superiore a 20 giorni (non più 15 come nella versione originaria) per provvedere. Lo stesso articolo istituisce presso il Mite l’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, con lo scopo di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia dei sistemi consortili e autonomi.

L’articolo 36 incrementa da 13 a 28 milioni le risorse destinate ai centri di assistenza fiscale. 

L’articolo 37 contiene una serie di modifiche alla disciplina in materia di delocalizzazioni: si stabilisce che, nel caso in cui il datore di lavoro cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa di essa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 50 per cento di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale, è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività percepiti nei 10 anni antecedenti l’avvio della procedura, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione di queste somme al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. 

L’articolo 38, modificato in sede referente, prevede la proroga al 31 ottobre 2023 (non più 2022) del termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Prolunga al 16 dicembre 2023 il termine per il versamento della prima o dell’unica rata; al 16 dicembre 2024 il versamento della seconda e al 16 dicembre 2025 il termine per il versamento della terza rata. Prevista, inoltre, una procedura di certificazione delle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design riferita alla disciplina in materia di credito d’imposta per ricerca e sviluppo precedente alla modifica della Legge di bilancio 2020.

L’articolo 42 stabilisce che i proventi derivanti dall’attuazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022, in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all’erario fino a concorrenza dell’importo complessivo di 3.400 milioni di euro. Eventuali maggiori entrate rispetto a quest’ultimo importo possono destinate alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1).

Gli ultimi due articoli stabiliscono le disposizioni finanziarie e l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

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