Gazzetta ufficiale – pubblicato il decreto del Dipartimento per le pari opportunità che istituisce un “reddito di libertà” per le donne in condizioni di povertà vittime di violenza
in VarieLe donne vittime di violenza che si trovano in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti potranno beneficiare di un reddito “di libertà” per un massimo di 500 euro al mese per un anno. Lo stabilisce un decreto del dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in edicola oggi (serie generale n. 52) già in vigore.
L’articolo 1 dispone che il decreto definisce i criteri per la ripartizione dei 10 milioni di euro all’anno per gli anni 2024, 2025 e 2026 stanziati dalla legge di Bilancio per il 2024 per gli obiettivi del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza (disposto dall’articolo 105-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 con misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia connesse all’emergenza da Covid-19).
L’articolo 2 stabilisce che il riparto tra le Regioni dei 30 milioni di euro totali si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2024 riferiti alla popolazione femminile nella fascia di età 18-67 anni residente. Le risorse possono essere incrementate dalle Regioni e dalle risorse disponibili sul bilancio della presidenza del Consiglio dei ministri.
L’articolo 3 disciplina l’accesso al “reddito di libertà”, un contributo economico destinato a sostenere le donne vittime di violenza che si trovano in condizioni di povertà, con o senza figli, e che sono seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni. Il reddito, stanziato tramite il Comune di riferimento, può raggiungere un massimo di 500 euro al mese per dodici mesi. Le donne interessate devono presentare una domanda all’INPS (Istituto nazionale di previdenza sociale) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno sulla base del modello predisposto di autocertificazione, allegando una dichiarazione da parte del centro antiviolenza e dei servizi sociali di riferimento che attestino lo stato di bisogno e il percorso di autonomia intrapreso. Il reddito di libertà ha come priorità coprire le spese per l’autonomia abitativa e personale e per il percorso scolastico o formativo dei figli minori.
L’articolo 4 stabilisce che l’INPS fornisce almeno ogni tre mesi alla presidenza del Consiglio, al ministero dell’Economia e alle Regioni i dati statistici sulle domande presentate e le prestazioni erogate, suddivisi per Regione, insieme a ogni altra informazione utile per il monitoraggio della misura. Se dal monitoraggio risulta che il limite di spesa è stato raggiunto, anche in prospettiva, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Secondo l’articolo 5 le domande presentate all’INPS ma non accolte a causa della mancanza di fondi conservano priorità se ripresentate entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Infine, l’articolo 6 stabilisce l’efficacia del decreto.
