Governo – ddl bilancio 2023: analisi della bozza approvata dal Cdm, testo atteso alla Camera lunedì
in Approfondimenti, Economia, GovernoPotrebbe essere trasmesso alla Camera già lunedì prossimo, 28 novembre, il testo della legge di bilancio 2023 (in allegato), approvato dal Consiglio dei ministri all’inizio di questa settimana e che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre, pena l’esercizio provvisorio. Entro oggi dunque la Ragioneria generale dello Stato dovrebbe bollinare il testo. Nella versione uscita dal Cdm, il testo della manovra è composto da 70 pagine, XV titoli e 136 articoli, per una dotazione complessiva di 35 miliardi di cui 21 destinati esclusivamente alle misure di contrasto ai rincari energetici. Una volta approdato a Montecitorio, il disegno di legge sarà incardinato in commissione Bilancio per la prima lettura in sede referente, e sarà avviato un rapido ciclo di audizioni con i rappresentanti del mondo industriale, delle imprese, i sindacati, e il Mef. Una volta terminata questa fase, che con tutta probabilità non durerà più di due giorni, sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti da parte dei gruppi. Da quel momento la commissione sarà impegnata nella fase di segnalazione e ammissione delle proposte di modifica, e quindi di voto. A quel punto la manovra potrà approdare in Aula e, secondo quanto viene riferito al momento, non ci sarebbe l’intenzione da parte del governo blindare il testo con la fiducia. Una volta ottenuto il via libera dalla Camera, il testo passerà al Senato per una rapida, ma obbligatoria, seconda lettura, durante la quale non sarà possibile modificare ulteriormente il suo articolato. L’approvazione definitiva dovrebbe arrivare tra Natale e Capodanno.
Di seguito gli articoli di maggiore interesse
ART. 11 – (Modifiche al regime forfetario)
Il regime forfetario che si applica ad autonomi e partite IVA fino a 65mila euro viene esteso dal primo gennaio 2023 a 85mila euro. Viene poi specificato che questa misura cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100mila euro. In questo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite.
ART. 12 – (Flat tax incrementale)
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono beneficiare di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali calcolata con un’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40mila euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
ART. 15 – (Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)
Vengono differite al primo gennaio 2024 sia la plastic che la sugar tax.
ART. 36 – (Vendita di beni tramite piattaforme digitali)
Articolo 63 – (Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)
Incrementa da 5mila a 10mila euro il limite di compenso, nel corso di un anno civile, per cui è prevista la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da parte di ciascun utilizzatore (datore di lavoro), con riferimento alla totalità dei prestatori (lavoratori). La disposizione si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare, per ogni giornata lavorativa vanno corrisposti al lavoratore almeno 3 buoni lavoro. Stabilisce che è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori con più di 10 dipendenti a tempo indeterminato (e non più 5) ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive.
ART. 68 – (Misure in materia di mezzi di pagamento)
Incrementa da mille a 5mila euro la soglia entro cui, a partire dal 1° gennaio 2023, è concesso il trasferimento di denaro contante. Inoltre, esclude l’obbligo di accettazione di pagamento tramite carte di credito per le transazioni di valore inferiore ai 30 euro, nelle ipotesi individuate con un decreto del ministro delle Imprese e made in Italy da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
