Governo – dl liste d’attesa approvato dal Consiglio dei ministri. In conferenza stampa il ministro della Salute Schillaci: aggiunte norme su salute mentale e tassazione agevolata operatori
in Governo, SanitàApprovato oggi dal Consiglio dei ministri che si è riunito a palazzo Chigi il decreto legge sulle liste d’attesa in una versione ridotta rispetto alla prima circolata: si compone di sette articoli anziché 27 come nella precedente. Sono assenti le norme inizialmente contenute all’articolo 15 per contrastare il fenomeno dei cosiddetti “gettonisti” e reinternalizzare i servizi sanitari affidati alle cooperative: possibile che siano state trasposte nel ddl sulle prestazioni sanitarie approvato sempre stamattina.
A spiegare le norme aggiuntive, lo stesso ministro della Salute Orazio Schillaci durante la conferenza stampa post Cdm: l’articolo 6 ora contiene misure per il potenziamento dell’offerta assistenziale per i dipartimenti di salute mentale in sette Regioni del Centro-Sud Italia, il 7 riguarda gli operatori sanitari che svolgeranno, per abbattere le liste di attesa, un orario aggiuntivo straordinario, per i quali è prevista una tassazione del 15%, indipendentemente dal reddito percepito.
L’articolo 1 (ex articolo 7) istituisce presso Agenas la Piattaforma nazionale per le liste d’attesa finalizzata a realizzare l’interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma.
L’articolo 2 stabilisce che l’Ispettorato generale di controllo sull’assistenza sanitaria presso il ministero della Salute dovrà verificare, presso le aziende sanitarie e ospedaliere, il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste.
Il 3 (ex articolo 9) dispone la nullità del contratto con il privato accreditato che non provveda a inserire le prestazioni nei CUP pubblici. Gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscono al Centro unico di prenotazione (CUP) che è unico a livello regionale o infra-regionale. L’implementazione, da parte delle strutture sanitarie private autorizzate, di una piena interoperabilità del proprio sistema di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP costituisce specifico elemento di valutazione, nell’ambito delle procedure di rilascio di accreditamento istituzionale da parte di regioni e province che devono anche promuovere l’attivazione di soluzioni digitali per prenotare l’appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket. La disposizione impone ai CUP di attivare sistemi di “Recall” per ricordare all’assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o per la cancellazione delle prenotazioni, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell’erogazione della prestazione, anche in modalità on demand e sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo le indicazioni tecniche indicate in linee guida omogenee di livello nazionale che dovrà predisporre il ministero della Salute e dovranno anche disciplinare le ipotesi in cui l’assistito che non si presenta nel giorno previsto, senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, può essere tenuto al pagamento all’erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo per la prestazione prenotata e non usufruita, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa.
L’articolo 4 prevede che in ogni azienda ospedaliera le ore di attività libero professionale non eccedano quella ordinaria ed estende la possibilità di visite ed esami diagnostici anche il sabato e la domenica, prolungando la fascia oraria.
L’articolo 5 incrementa la spesa per il personale di un importo complessivo pari al 15% dell’incremento del Fondo sanitario rispetto all’anno precedente, il 6 aumenta per gli anni 2025 e 2026 la quota del fondo sanitario nazionale che le Regioni possono usare per l’acquisto di prestazioni da privato convenzionato; le risorse già stanziate per il 2024 sono prioritariamente destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e afferenti alle reti cliniche.
L’articolo 7 istituisce un’infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale che eroga servizi di supporto per la gestione delle liste di attesa di supporto ai cittadini per l’accesso ai servizi sanitari; ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita; ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti; alle strutture sanitarie per la gestione e organizzazione ottimale delle prenotazioni e delle agende in relazione ai fabbisogni. Secondo la relazione del governo: “Questa norma rappresenta la base giuridica per far partire il supporto dell’intelligenza artificiale alla piattaforma di telemedicina, alla medicina convenzionata (medici di famiglia) per migliorare l’appropriatezza prescrittiva (ad esempio dei medici di famiglia) e l’efficientamento delle liste d’attesa”.