INPS – servizi portuali, online la circolare con chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio sugli obblighi contributivi dei datori di lavoro, comprese le cooperative di lavoro

in Istituzioni, Lavoro


Una serie di chiarimenti sugli aspetti di natura contributiva che riguardano i datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e sull’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali degli stessi datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa sono forniti dalla circolare n. 101 del 12 dicembre dell’Inps, sulla base delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022, che ha modificato il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (“Normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”). 

In merito, l’Istituto chiarisce che:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali – siano destinatari delle tutele del FIS. Di conseguenza, i datori di lavoro portuale rientrano nel campo di applicazione degli articoli 20 (CIGS) e 29 (FIS) del decreto legislativo n. 148/2015. La legge di bilancio 2022 non ha, invece, modificato la disciplina delle tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per cui continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha reso strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA);
  • per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e per quelli assunti con contratto a tempo indeterminato ma non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e, al ricorrere del previsto requisito dimensionale, della CIGS. Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l’obbligo di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro; per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore);
  • per tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la misura della contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore). Riguardo all’individuazione della platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali straordinarie, l’Inps ricorda che sono inclusi anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, i dirigenti e i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche se per questi ultimi non sussiste l’obbligo contributivo di finanziamento del FIS e della CIGS).
  • a decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27% a carico del lavoratore)

Viene poi indicata la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, in conformità con la riduzione prevista per il solo anno 2022:

– per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% (di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore);

– per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% (di cui 0,37% a carico del datore di lavoro e 0,18% a carico del lavoratore);

– per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% (di cui 0,46% a carico del datore di lavoro e 0,23% a carico del lavoratore).

Infine, precisato che i datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa sia per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

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