Ministero del Lavoro – analisi del dm attuativo del Fondo nuove competenze: rifinanziamento di un miliardo, rafforzamento qualità ed efficacia programmi, orientamento a digitale e green

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Orientamento della formazione alla creazione di competenze digitali e green per destinare selettivamente le risorse pubbliche al conseguimento dei risultati attesi del PNRR, rafforzamento della qualità ed efficacia dei programmi formativi attraverso i fondi interprofessionali, cofinanziamento attraverso la copertura al 100% dei contributi assistenziali e previdenziali e del 60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione. Queste le novità introdotte dal decreto del ministero del Lavoro che attua il “Fondo Nuove Competenze”, il programma guida per la formazione dei lavoratori occupati, rifinanziato con un miliardo di euro. Il dm (testo in allegato), firmato lo scorso 14 settembre (vedi ES 14/09/2022), è stato bollinato dal MEF ed è atteso ora sulla Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore. A gestire la misura sarà l’Anpal, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che a ottobre pubblicherà l’avviso che consentirà alle aziende di candidare i loro progetti.

Il testo prevede una premialità per chi intraprende percorsi di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario: in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, anche una strutturale riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione complessiva, la quota di retribuzione finanziata dal fondo sarà pari al 100%.

Di seguito un’analisi dell’articolato:

Articolo 1 – Risorse finanziarie

Il Fondo per le nuove competenze, di cui all’articolo 88 del decreto legge Rilancio (dl 34/2020), è rifinanziato per 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU destinate al Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione (PON-SPAO). Il rifinanziamento opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 e finalizzate a percorsi formativi dei lavoratori da realizzarsi anche nel 2023. I termini per la conclusione delle attività formative sono individuati in sede attuativa da ANPAL, anche in considerazione della partecipazione dei Fondi paritetici interprofessionali. Eventuali economie che emergano in sede di rendicontazione degli interventi oggetto delle intese, anche realizzate nelle annualità precedenti al 2022, possono ritornare nella disponibilità del Fondo per le stesse finalità.

Articolo 2 – Oneri finanziabili

La parte dell’orario di lavoro che a seguito delle intese è finalizzata a percorsi formativi, è finanziata dalle risorse del Fondo secondo le seguenti modalità:

  • a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri a carico del lavoratore, è finanziata dal Fondo per un ammontare del 60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS, riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore, considerate un tempo lavorativo annuo standard; 
  • b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria; 
  • c) la quota di retribuzione finanziata dal Fondo è pari al 100% in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione dell’orario normale di lavoro, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. 

Alle erogazioni provvede l’INPS, nei limiti delle risorse stanziate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto comunicato dall’ANPAL sulla base dell’istruttoria condotta con il supporto di ANPAL Servizi SpA, in particolare in merito ai lavoratori coinvolti e alle ore destinate alla formazione. Può essere richiesta dal datore di lavoro una anticipazione, nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa. Il versamento del saldo a rimborso degli oneri finanziabili è effettuato dall’INPS previa verifica automatizzata nei propri archivi delle informazioni. Il contributo massimo concesso per singola istanza non può eccedere i 10 milioni di euro. 

Articolo 3 – Processi di innovazione e di investimento che caratterizzano il datore di lavoro ai fini dell’accesso al Fondo

Per la presentazione dell’istanza di accesso al Fondo, i datori di lavoro identificano in sede di intesa la necessità di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi:

  • a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali; 
  • b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili; 
  • c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
  • d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale; 
  • e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica; 
  • f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale. 

Accedono al Fondo i datori di lavoro che identificano in sede di intesa un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico. Possono presentare istanza di accesso al Fondo anche le società a partecipazione pubblica. 

Articolo 4 – Progetti formativi

L’aggiornamento delle professionalità identificato dai datori di lavoro per l’accesso al Fondo è associato ad un progetto formativo per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori individuate nell’ambito delle seguenti classificazioni internazionali:

  • a) con riferimento ai processi nell’ambito della transizione digitale, i progetti formativi potranno riguardare, secondo le indicazioni dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), lo sviluppo e l’accrescimento delle seguenti: 1) competenze digitali di base, per le quali il quadro di riferimento è costituito dal modello europeo «DigComp 2.1», sviluppato nell’ambito del Joint Research Center della Commissione Europea; 2) competenze digitali specialistiche, per le quali il quadro di riferimento è costituito dalla classificazione europea contenuta nella norma UNI EN 16234-1 «e-Competence Framework 3.0»;
  • b) con riferimento ai processi nell’ambito della transizione ecologica, i progetti formativi potranno riguardare lo sviluppo e l’accrescimento delle abilità e delle competenze identificate dalla Commissione europea come utili alla transizione ecologica nell’ambito della classificazione European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO);
  • c) i contenuti formativi dei progetti se non riferiti alla transizione digitale ed ecologica devono essere referenziati, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, ai descrittivi delle attività di lavoro classificate in Atlante del lavoro e delle qualificazioni. 

I progetti formativi sono finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati.

In presenza di bisogni specifici che rendano opportuno erogare servizi formativi non direttamente riferibili a qualificazioni ricomprese nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, questi dovranno esitare almeno in un’attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o, in assenza e nelle more di un ampliamento delle stesse, con riferimento ad altri standard a valenza nazionale ed europea applicabili. 

I progetti formativi hanno una durata minima di 40 ore per ciascun lavoratore coinvolto e massima di 200 ore. L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali secondo la disciplina da essi prevista, anche in merito alle verifiche previste in capo ai medesimi. A questo scopo, i Fondi paritetici che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze tramite il finanziamento dei progetti formativi inviano apposita comunicazione all’ANPAL entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sulla GU. ANPAL e i Fondi paritetici partecipanti individuano modalità di scambio delle informazioni sui progetti formativi e sui lavoratori individuati dal datore di lavoro in sede di istanza di accesso al Fondo, volti a semplificare gli adempimenti in capo ai datori di lavoro. ANPAL e i Fondi paritetici individuano modalità di scambio delle informazioni sugli esiti della formazione erogata e dell’attività di verifica svolta. 

In caso il datore di lavoro non aderisca a Fondi paritetici interprofessionali o il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze o ricorrano ragioni oggettive che impediscono il finanziamento dei Fondi, resta fermo che la formazione è erogata con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale, anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali. L’impresa che presenta istanza di accesso al Fondo non può essere soggetto erogatore della formazione. Ferrme restando le attività di verifica in capo ai Fondi paritetici interprofessionali, ANPAL con il supporto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dispone, anche a campione e in loco, verifiche sullo svolgimento delle attività formative. 

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