Start up innovativa, al via gli incentivi fiscali per chi investe. Pubblicato in Gazzetta ufficiale dm Mef-Mise

in Economia, Governo, Politica


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale oggi in edicola, serie generale n. 84, il decreto del ministero dell’Economia, di concerto col Mise, in materia di incentivi fiscali per gli investimenti in start up innovative

Il provvedimento – in vigore da oggi, previsto dal decreto legge n. 179/2012 – è composto da 7 articoli e stabilisce che le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società che effettuano un investimento agevolato (come definito all’articolo 3 del dm) in una o più start-up innovative nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012. L’investimento può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative (articolo 2).  

L’articolo 4 chiarisce la portata delle agevolazioni fiscali: per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche detrazioni del 19% per conferimenti fino a 500mila euro. Nel caso in cui la detrazione sia superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ma non oltre il terzo del suo ammontare. Novità anche per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società che possono dedurre il 20%, per un importo non superiore a 1,8 milioni. Le percentuali salgono al 25% se si investe in una start up a vocazione sociale e al 27% nel caso di aziende che sviluppano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. In questo caso le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo degli investimenti non superiori a 15 milioni per ciascuna start up innovativa. 

Le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali e la loro decadenza sono specificate agli articoli 5 e 6. L’entrata in vigore è stabilita infine all’articolo 7. 

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