Ricostruzione Abruzzo: garanzia dello Stato sui prestiti concessi da Cdp

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aquilaÈ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 56 oggi in edicola il decreto del ministero dell’Economia del 28 gennaio scorso con il quale vengono fissati i criteri e le modalità di operatività della garanzia dello Stato per i finanziamenti accordati alle banche da Cassa depositi e prestiti in base a quanto previsto dall’articolo 3 – comma 3-bis – del cosiddetto decreto Abruzzo (39/2009, convertito dalla legge 77/2009). In particolare viene stabilito che sono assistiti dalla garanzia dello Stato i prestiti finalizzati alla concessione di finanziamenti agevolati destinati alla ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati o all’acquisto di nuove case in sostituzione di quelle crollate. La garanzia dello Stato è incondizionata, esplicita, irrevocabile e resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le istanze per l’intervento della garanzia dello Stato dovranno essere trasmesse da Cdp al Dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia e dovranno essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta di pagamento non soddisfatta.

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